Gebuehren und Steuern

Tasse e agevolazioni per l'acquisto di immobili ad uso residenziale

 

IMPOSTE ED AGEVOLAZIONI

Agenzia Immobiliare Lago Maggiore, Immobilien Agentur Maggiore See, Real Estate Agency Lake Maggiore, Verbania, Pallanza, Suna, Stresa, Arona
Qui di seguito descriviamo le imposte dovute per l'acquisto di un'immobile ad uso residenziale e le sue possibili agevolazioni.

I requisiti per l'agevolazione

Per chi acquista la prima abitazione esiste un'agevolazione fiscale. Per usufruirne necessitano una serie di requisiti, sia dell'immobile che dell'acquirente.
L'immobile deve essere ubicato:
  • nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza;
  • nel territorio del Comune in cui l'acquirente stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza; (sono esclusi da questo requisito le forze dell'ordine e i militari all'estero)
  • nel territorio del Comune ove l'acquirente svolge la propria attività;
  • nel territorio del Comune ove, se l'acquirente sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui l'acquirente medesimo dipende.
Se l'acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto all'Aire), l'immobile acquistato deve essere la "prima casa posseduta dall'acquirente sul territorio italiano.
Nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto (esclusa la nuda proprietà i quanto non da possesso).
Nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni della prima casa.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti dell'immobile l'agevolazione interessa solo l'acquisto di immobili non di lusso e comunque appartenenti a determinate categorie (NO A1 - A6 - A8 - A9 - A10)
La decadenza dell'agevolazione

L'agevolazione "prima casa" decade se:
Le dichiarazioni richieste dalla legge e rese al rogito dall'acquirente risultino mendaci;
L'abitazione acquisita con le agevolazioni venga trasferita (sia per atto a titolo oneroso sia per atto a titolo gratuito) prima del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto.
In tal caso il Fisco recupera le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed applica una sanzione pari al 30% delle stesse imposte, oltre agli interessi.
Non si ha alcuna decadenza qualora il contribuente, entro 12 mesi dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici della "prima casa", proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Il credito di imposta (legge 448/98)
Il riacquisto di una nuova abitazione entro un anno dalla vendita della precedente determina il credito d'imposta.
Le condizioni per beneficiare di questa condizione sono le seguenti:
Il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita dell' abitazione precedente;
Il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa;
L'abitazione precedente deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".
L'Ammontare del Credito - il credito di imposta è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata sul primo acquisto. In ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovute sul nuovo acquisto non può pertanto dare luogo a rimborso.
Es. primo acquisto prima casa euro 100.000, imposta di registro pagata (2%) euro 2000, secondo acquisto prima casa euro 200.000, imposta di registro pagata (2%) euro 4.000.
Come utilizzarlo - Il credito di imposta può essere utilizzato :
in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- in diminuzione di imposta di registro, ipotecaria, catastale, dovuta su atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione de credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima dichiarazione successiva alla data di acquisto;
- in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Mod. F24.
Il Credito di Imposta ha una valenza limitata nel tempo: qualora si pensi di utilizzarlo per il pagamento di imposte su atti e denunce successivi al riacquisto, occorre tenere presente che il beneficio si prescrive trascorsi 10 anni dalla sua origine. In caso di morte del titolare del credito di imposta prima del suo utilizzo, lo stesso si trasferisce agli eredi. Decadenza dal diritto di Credito di Imposta :
poichè il credito d'imposta è collegato al benefici "prima casa" la decadenza da quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, come visto in precedenza, anche il recupero del credito utilizzato.
Nel caso in cui l'acquisto prima casa sia stato fatto presso un'impresa di costruzioni, per cui sarà stata pagata IVA ridotta al 4% (ovviamente non c'è imposta di registro in percentuale ma in misura fissa euro 200), non essendo possibile effettuare compensazione con le imprese di costruzione, il credito d'imposta relativo alla differenza d'IVA tra primo e secondo acquisto (sempre nel caso in cui il primo sia di importo inferiore al secondo) potrà essere portato in detrazione dal modello unico o dai modelli F24.